733’326.--. Il primo giudice ha respinto l’eccezione di nullità del brevetto n. 424 sollevata dall’escussa per dolo, timore in seguito a minacce ed errore, le sue allegazioni, fondate unicamente sulla deposizione resa davanti al Giudice istruttore del Canton Argovia nell’ambito di un procedimento penale, non fornendo i necessari riscontri oggettivi atti ad infirmare ex art. 82 cpv. 2 LEF il riconoscimento di debito. In prima sede è stato riconosciuto un interesse di mora al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) con decorrenza dal 15 marzo 1994, la creditrice avendo costituito in mora l’escussa con lettera 11 marzo 1994 (doc. H) per il 14 marzo 1994 (art. 102 cpv.