{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-138_1996-01-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8506&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56b46ed0dd13a1ed99d2a4f8bbbcb3bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:43", "Checksum": "707f8562887e90d5a45954f3080611ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.138\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\nb) L’appellante ha eccepito la non validità del riconoscimento di debito in oggetto facendo valere dolo ex art. 28 CO, timore in seguito a minacce ex art. 29 ss. CO ed errore ex art. 23 ss. CO. A prescindere dal fatto che queste eccezioni, riservati casi del tutto particolari che qui non si realizzano, sono tipiche del processo di merito vista l'impossibilità di accertamento con i limitati mezzi istruttori che il processo sommario consente, la debitrice ha fondato le sue eccezioni sulle sue dichiarazioni rese davanti all’autorità penale del Canton Argovia (doc. 2 e 3) in merito ad un procedimento penale aperto nei suoi confronti, così come su un comunicato stampa emesso dal giudice istruttore del Canton Argovia (doc. 5). Questi documenti contengono tuttavia solo dichiarazioni di parte e non costituiscono riscontri oggettivi, atti a rendere verosimile che la formazione della volontà dell’escussa a sottoscrivere un impegno personale nei confronti della banca era viziata. Inoltre dal comunicato stampa non risultano indicazioni in merito ad un eventuale dolo o a minacce. Se mai fosse ravvisabile un eventuale errore, il giudice istruttore ha dichiarato che rimane aperta la questione della responsabilità penale dell’escussa. D’altro canto nemmeno la produzione di una copia di un articolo di giornale italiano (doc. 6), tra l’altro non datato, senza indicazione della testata e del giornalista, può costituire riscontro oggettivo sufficiente a rendere verosimili le eccezioni sollevate dall’escussa. Anche i documenti prodotti a sostegno della contestata validità del credito garantito a __________ da parte della __________. per l’acquisto di un immobile (doc. 7, 8, 9, 10 e 11) rappresentano d’altro canto unicamente atti di parte, con i quali ciascuno sostiene la propria tesi, per cui non possono essere considerati riscontri oggettivi ex art. 82 cpv. 2 LEF.\n__________ è rinviata pertanto all’azione di disconoscimento del debito. Le sue allegazioni in merito all’impossibilità, considerato il suo stato di salute, di assicurarsi nel termine di 10 giorni (recte:20, se si considera che il termine di dieci giorni decorre dalla crescita in giudicato della sentenza di rigetto) una sufficiente difesa in tale procedura, a prescindere dalla loro inconsistenza, sono del tutto inconferenti poichè in insanabile contrasto con i termini fissati dal legislatore. Va poi rilevato, in via del tutto abbondanziale, che il PE in esame è stato intimato il 4 agosto 1994 e che l’udienza di contraddittorio è stata più volte rinviata, per cui l’appellante ha avuto sufficientemente tempo per prepararsi ed istruire il suo rappresentante.\n3. L’appellante ha contestato l’indennità assegnata in prima istanza alla procedente, ritenendola eccessiva in considerazione delle particolari circostanze del caso, ossia il carico di lavoro e la difficoltà della vertenza non eccessivi, così come la sua impossibilità di avere un’equa difesa.\nEx art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al 50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di Fr. 20’000.--. In considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del tempo necessario in termini di razionalità, l’indennità assegnata dal primo giudice appare giustificata (cfr. anche art. 10 e 11 TOA).\n4. L’appello 21 giugno 1995 di __________ va quindi respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54 , 67 e 68 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamati l'art. 82 LEF nonchè i disposti citati\npronuncia\n1. L'appello 21 giugno 1995 di __________ a, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________ che rifonderà alla __________. Fr. 2’000.-- a titolo di indennità."}