{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-138_1996-01-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8506&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56b46ed0dd13a1ed99d2a4f8bbbcb3bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:43", "Checksum": "707f8562887e90d5a45954f3080611ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.138\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD. Con sentenza 12 giugno 1995 il Pretore di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza, argomentando che in ordine di tempo __________ ha dapprima ceduto i propri diritti derivanti dal brevetto n. 424 alla __________. in data 26 luglio/16 agosto 1991 (doc. C). Con lettera 5 settembre 1991 __________ ha confermato di aver preso conoscenza della cessione di tali diritti (doc. D). Dal 4 agosto 1992 la banca procedente ha ripetutamente chiesto all’escussa il versamento di Fr. 33’333.-- mensili (doc. E, F, G e H), pretendendo il pagamento delle mensilità dovute a partire dal 1. settembre 1992 (doc. E), e cioè 22 mensilità per l’importo di Fr. 733’326.--. Il primo giudice ha respinto l’eccezione di nullità del brevetto n. 424 sollevata dall’escussa per dolo, timore in seguito a minacce ed errore, le sue allegazioni, fondate unicamente sulla deposizione resa davanti al Giudice istruttore del Canton Argovia nell’ambito di un procedimento penale, non fornendo i necessari riscontri oggettivi atti ad infirmare ex art. 82 cpv. 2 LEF il riconoscimento di debito. In prima sede è stato riconosciuto un interesse di mora al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) con decorrenza dal 15 marzo 1994, la creditrice avendo costituito in mora l’escussa con lettera 11 marzo 1994 (doc. H) per il 14 marzo 1994 (art. 102 cpv. 2 CO).\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. L’appellante ha sostenuto in particolare che, considerate le sue condizioni di salute, pretendere la promozione entro 10 giorni di una causa di disconoscimento del debito sarebbe contrario all’art. 4 Cost. e all’art. 6 CEDU. Essa ha poi postulato una riduzione dell’indennità assegnata alla procedente in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC.\nF. Con osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti. La volontâ di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337-338 con riferimenti).\nb) Nell’ambito del contratto di mutuo 25 luglio 1991 per la concessione da parte della __________. di un credito di DM. 3’000’000.-- a __________ (doc. A p. da 4 a 7), il brevetto notarile n. 424 dell ‘11 luglio 1995 (doc. B), con il quale l’appellante si è assunta un obbligo di pagamento nei confronti della citata banca, costituisce, insieme alla cessione 26 luglio /16 agosto 1991 (doc. C) di Fr. 33’333.-- al mese dal 1. settembre 1991 da parte di __________. e alla relativa conferma 5 settembre 1991 (doc. D) dell’escussa, riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF. __________ è infatti divenuta direttamente debitrice nei confronti della __________. di Fr. 33’333.-- al mese, che la procedente ha posto in esecuzione per i mesi da settembre 1992 a giugno 1994, complessivamente per Fr. 733’326.--.\n"}