{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-138_1996-01-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8506&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56b46ed0dd13a1ed99d2a4f8bbbcb3bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.138"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.138"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:17:43", "Checksum": "707f8562887e90d5a45954f3080611ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.01.1996 14.1995.138\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n10 gennaio 1996/B/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 settembre 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dallo St.leg. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\navv. __________ patr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’ opposizione interposta al PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1994 dell’UEF di Bellinzona;\nsulla quale istanza il Pretore di Bellinzona con\nsentenza 12 giugno 1995 ha così deciso:\n“L’istanza è parzialmente accolta.\n2. E` rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona per la somma di Fr. 733’326.-- oltre interessi del 5% a far tempo dal 15 marzo 1994 e spese esecutive.\n3. La tassa di giustizia globale di Fr. 300.--, da anticipare dall’istante, è a carico della convenuta, che rifonderà inoltre Fr. 2’500.-- alla controparte a titolo di ripetibili.”\nSentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 21 giugno 1995 ha postulato l’integrale reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\ncon osservazioni 28 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e riptebili;\nrilevato che con decreto presidenziale 23/28 giugno 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 26 luglio/4 agosto 1994 dell’UEF di Bellinzona la __________. ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 1’133’322.-- oltre interessi al 10.40% dal 1. marzo 1994, indicando quale titolo di credito: “Appannaggio mensile dal 1. settembre 1991, come da brevetto no. 424 e lettera __________. del 5 settembre 1991.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore limitatamente a Fr. 733’326.-- oltre interssi.\nB. Nell’ambito della concessione di un mutuo di DM 3’000’000-- da parte della __________. a __________, rimborsabile il 30 luglio 1994 (doc. A p. da 4 a 7), __________ ha redatto l’11 luglio 1991 il brevetto notarile n. 424 (doc. B), nel quale ha tra l’altro dichiarato che le è stata messa a disposizione da parte di __________ la somma di DM 3’000’000.-- e di avere potere discrezionale sull’appannaggio annuo di Fr. 400’000.--. Essa ha inoltre dichiarato che __________ ha dato disposizione affinchè avesse il diritto di esigibilità nei suoi confronti per le predette somme, ossia per DM 3’000’000.-- a partire dal 1. marzo 1994 e per l’appannaggio annuo di Fr. 400’000.--, ossia Fr. 33’333.-- mensili a partire dall’erogazione del credito. Al fine di garantire __________ nell’ottenimento del mutuo da parte della __________. l’escussa nel citato brevetto notarile n. 424 ha assunto il seguente impegno:\n“Qualora il signor __________ cederà all’istituto bancario __________. questi diritti e me lo notificherà, prenderò in considerazione la cessione e mi impegnerò irrevocabilmente ad effettuare dei pagamenti unicamente all’istituto bancario __________. e precisamente alla prima richiesta scritta.”\nIl 26 luglio/16 agosto 1991 __________ one ha ceduto alla __________. tra l’altro il cosiddetto ”appannaggio” di Fr. 400’000.-- di cui era creditore nei confronti di __________ (doc. C). Questa, con lettera 5 settembre 1991 (doc. D), ha confermato alla banca creditrice di aver preso conoscenza della cessione dei diritti da parte di __________ derivanti dai predetti atti. Con scritti 4 agosto 1992, 25 marzo 1993, 31 gennaio 1994 e 11 marzo 1994 (doc. E, F, G e H) la procedente ha preteso dall’escussa il versamento mensile di Fr. 33’333.-- a partire dal 1. settembre 1992 per 22 mesi.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di non validità dell’impegno assunto tramite il brevetto n. 424 (doc. B) per vizio di volontà causato da dolo, timore in seguito a minacce ed eventualmente errore, producendo dei verbali concernenti le sue deposizioni rese davanti alle autorità inquirenti del Canton Argovia (doc. 2 e 3). La debitrice ha prodotto inoltre un comunicato stampa emesso il 19 dicembre 1994 dal Giudice istruttore argoviese (doc. 5) ed un estratto di un giornale italiano concernente il coinvolgimento della mafia siciliana nell’affare della presunta eredità di 300 miliardi di lire a favore di __________ (doc. 6). __________ ha poi rilevato che il credito garantito era contestato (doc. 7, 8, 9, 10 e 11) in seguito ad una truffa di cui era stato oggetto __________ nell’acquisto di un immobile."}