A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi). 2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato. 3.