All'udienza di contraddittorio del 3 maggio 1995 alle ore 10.30 l'escusso non è comparso. C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento e produce una dichiarazione datata 9 giugno 1995 della creditrice che conferma di avere ricevuto Fr. 1’710.-- a pagamento dell’esecuzione in oggetto (doc. B). Considerato in diritto: 1. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello, di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento.