Per siffatte succursali deve essere designato un mandatario domiciliato nella Svizzera ed autorizzato a rappresentarle (art. 935 cpv.2 CO). Nel caso di società anonime, i membri del consiglio di amministrazione devono essere in maggioranza domiciliati in Svizzera (art. 708 cpv.1 primo periodo CO), ritenuto che almeno uno degli amministratori autorizzati a rappresentare la società deve essere domiciliato in Svizzera (art. 708 cpv.2 CO) e se l'amministrazione è affidata a una sola persona, questa deve essere domiciliata in Svizzera e avere la cittadinanza svizzera (art. 708 cpv.3 CO).