Giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere l’opportunità dell’inventario quando, ad esempio, il debitore si prepari alla fuga, distragga i suoi beni, liquidi i suoi attivi a vil prezzo, cambi domicilio dopo la notifica del precetto esecutivo e ogniqualvolta vi siano indizi soggettivi o oggettivi tali da rendere verosimile il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dall’istante (cfr. Cometta, op. cit., p.124 con riferimenti).