1993 p.123): a) alla crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 83 cpv.1 LEF); b) contestualmente alla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 162 LEF). Presupposto minimo per entrambe le specie di inventario preventivo è la crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto dell’opposizione. Nel caso in esame, torna applicabile la specie sub a): la sentenza di rigetto provvisorio è cresciuta in giudicato formale ma l’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv.2 LEF promossa da __________, non consente di richiedere la comminatoria di fallimento. 3.