{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-135_1995-08-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8503&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a1368bbf3d92ba969bb9981fea4440d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.1995 14.1995.135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:02", "Checksum": "98b0abd7ff20e7b9a1006e5edde4f778", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.1995 14.1995.135\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Nel caso di specie, le dimissioni __________, direttore della succursale con diritto di firma individuale, formalizzate nella sua radiazione dal registro di commercio in data 18 aprile 1995, non raggiungono ancora, prese a sè stanti, il grado di verosimiglianza qualificata: è infatti ipotizzabile una sua sollecita sostituzione, prima ancora che l'ufficiale del registro di commercio proceda nei termini dell'art. 708 cpv.4 CO con la diffida di ripristino della situazione legale.\nIl grado richiesto è però stato raggiunto per ammissione dell'appellante stessa che il 6 giugno 1995 ha evidenziato che \"la sostituzione di un direttore, trattandosi di società operativa nell'ambito del commercio di cotone e quindi in branca commerciale estremamente specialistica, non può essere risolta in qualche settimana\" (cfr. appello, §8, ritenuto che siffatta allegazione è processualmente ammissibile: il diritto di essere sentito esige infatti che la parte escussa - che non si è potuta determinare in prima sede a seguito del giudizio reso ex art. 386 CPC inaudita parte - possa affermare e produrre nova in appello purchè lo faccia nei termini del rito sommario esecutivo, ad esempio per mezzo di un nuovo estratto dal registro di commercio attestante che la succursale è di nuovo operativa per l'intervenuta designazione dell'organo mancante).\nIl protrarsi di una situazione in contrasto con i combinati art. 708 e 935 cpv.2 CO giustifica la concessione dell'inventario preventivo ex art. 83 cpv.1 LEF.\n7. L’appello di __________ va quindi respinto.\nLa tassa di giustizia resta a carico dell’appellante; non si assegnano indennità, la creditrice non avendo formulato osservazioni.\nPer questi motivi,\nPRONUNCIA\n1. L’appello 6 giugno 1995 di __________ è respinto.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________\n3. Intimazione: - avv. __________\n- avv. __________\nComunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}