{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-135_1995-08-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8503&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a1368bbf3d92ba969bb9981fea4440d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.1995 14.1995.135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:02", "Checksum": "98b0abd7ff20e7b9a1006e5edde4f778", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.1995 14.1995.135\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. La concezione secondo cui l’inventario va ammesso , senza che sia esaminata la necessità di questa misura, già nella sola ipotesi che il creditore sia al beneficio di un pronunciato di rigetto provvisorio dell’opposizione cresciuto in giudicato, è opinione dottrinale ormai superata, oltre che in insanabile contrasto con la costante giurisprudenza del Tribunale federale a partire da DTF 82 I 145 ss. (cfr. Cometta, op. cit., p.123-124 con riferimenti).\n4. E’ possibile ottenere l’inventario dei beni del debitore quando i fatti e le ragioni, per i quali si pretende che il debitore metta in pericolo i diritti del creditore, siano resi verosimili in modo da giustificare l’opportunità della misura richiesta.\nGiurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere l’opportunità dell’inventario quando, ad esempio, il debitore si prepari alla fuga, distragga i suoi beni, liquidi i suoi attivi a vil prezzo, cambi domicilio dopo la notifica del precetto esecutivo e ogniqualvolta vi siano indizi soggettivi o oggettivi tali da rendere verosimile il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dall’istante (cfr. Cometta, op. cit., p.124 con riferimenti).\n5. Le due specie di inventario preventivo si differenziano, per quanto è qui di rilievo, sulla soglia di verosimiglianza richiesta per la concessione del provvedimento conservativo.\na) Per l’inventario ex art. 83 cpv.1 LEF occorre che si dia verosimiglianza qualificata: la possibilità di richiederlo prima che il credito fatto valere sia definitivamente accertato, impone maggiori cautele per la sua concessione.\nb) Per evitare abusi, o comunque un uso incompatibile con le finalità dell’istituto, il grado di verosimiglianza deve essere qualificato nel senso che occorre un cumulo di indizi, tanto oggettivi che soggettivi, tali da legittimare la misura conservativa: il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie va ricondotto a elementi fattuali oggettivi di facile riscontro come pure ad attitudini dell’escusso soggettivamente discutibili (cfr. Cometta, op. cit., p.125).\nc) Si ha verosimiglianza qualificata ad es. quando l’escusso è oggetto di altre due procedure esecutive, promosse da altri creditori, già allo stadio della comminatoria di fallimento, come pure se vi sono numerose esecuzioni pendenti per importi consistenti per raffronto al capitale sociale e alla cifra d’affari.\nAltri elementi di rilievo possono essere:\n- continue promesse di pagamento mai mantenute;\n- una domanda di moratoria non ancora decisa;\n- un procedimento penale per reati nel fallimento e nell’esecuzione per debiti.\n6. L’impugnata decisione pretorile 18 maggio 1995 ha ordinato l'inventario perchè l'escussa manca degli organi necessari previsti dal diritto materiale ed in specie del mandatario domiciliato in Svizzera (art. 935 cpv.2 CO) che sia, fra l'altro, autorizzato a rappresentarla, avuto altresì riguardo al fatto che gli altri iscritti a RC, comunque senza diritto di firma, sono domiciliati l'uno a Londra (il segretario) e gli altri nelle Channel Islands.\nSiffatto pronunciato merita conferma.\na) Dall'estratto dal registro di commercio risulta che __________ è una società anonima con sede a Dublino (Irlanda), iscritta a registro di commercio di Dublino il 12 agosto 1992. La succursale di __________ è stata iscritta il 14 dicembre 1992. Con la radiazione 18 aprile 1995 di __________, direttore della succursale con diritto di firma individuale, la succursale è tuttora priva di un mandatario domiciliato in Svizzera ed autorizzato a rappresentarla.\nA detta dell'appellante __________, la sostituzione di __________ non è di semplice attuazione e non può essere risolta in qualche settimana.\nb) Le succursali svizzere di ditte, la cui sede principale si trova all'estero, sono tenute a farsi iscrivere; l'iscrizione s'opera come se la loro sede principale si trovasse nella Svizzera, salvo le deroghe rese necessarie dalla legislazione estera. Per siffatte succursali deve essere designato un mandatario domiciliato nella Svizzera ed autorizzato a rappresentarle (art. 935 cpv.2 CO).\nNel caso di società anonime, i membri del consiglio di amministrazione devono essere in maggioranza domiciliati in Svizzera (art. 708 cpv.1 primo periodo CO), ritenuto che almeno uno degli amministratori autorizzati a rappresentare la società deve essere domiciliato in Svizzera (art. 708 cpv.2 CO) e se l'amministrazione è affidata a una sola persona, questa deve essere domiciliata in Svizzera e avere la cittadinanza svizzera (art. 708 cpv.3 CO).\nQualora queste norme non siano più osservate, l'ufficiale del registro di commercio assegna alla società un termine per ripristinare la situazione legale; trascorso infruttuosamente tale termine, l'ufficiale la dichiara sciolta d'ufficio (art. 708 cpv.4 CO: sulle modalità della procedura di ripristino e sulle sanzioni in caso di omissione, cfr. Martin Wernli, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR II, Basilea e Francoforte sul Meno, 1994, n.20 ad art. 708 CO).\nPer la firma della notificazione sono applicabili gli art. 72 e 72 ORC. Iscritta la succursale, l'iscrizione di modificazioni concernenti la rappresentanza della stessa possono essere notificate dalle persone legittimate a conferire la facoltà di rappresentanza (art. 75 cpv.3 ORC).\nSulle formalità di iscrizione, cfr. Martin Eckert, op. cit., n.8-10 ad art. 935 CO; Roland Bühler, Amtspraxis zum Handelsregisterrecht aus den Jahren 1990/91, in: SZW 1992 p.86; Marc-Antoine Schaub, Révision partielle de l'ordonnance sur le registre du commerce, in: SZW 1990 p.54."}