{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-135_1995-08-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8503&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a1368bbf3d92ba969bb9981fea4440d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.135"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.1995 14.1995.135"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:02", "Checksum": "98b0abd7ff20e7b9a1006e5edde4f778", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.08.1995 14.1995.135\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n14 agosto 1995/FC/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 maggio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere l’inventario provvisorio dei beni della __________, sino a concorrenza di Fr. 40'000.-- oltre accessori, protestate spese e ripetibili;\nsulla quale istanza il Pretore di Mendrisio-Sud ha decretato il 18 maggio 1995:\n1. L’istanza è accolta.\n§ È fatto ordine all'UEF di Mendrisio di procedere all'allestimento di un inventario di tutti i beni di __________\n2. Tassa di giustizia in Fr. 300.-- e spese a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 200.-- di indennità;\nsentenza tempestivamente dedotta in appello il 6 giugno 1995 da __________ che ha chiesto sia giudicato:\n1. Il ricorso è accolto.\nÈ annullata la sentenza 18 maggio 1995 del Pretore di Mendrisio-Sud che fa ordine all'UEF di Mendrisio di procedere all'allestimento di un inventario di tutti i beni di __________.\n2. Protestate spese e ripetibili;\nrichiamato il decreto presidenziale 16 giugno 1995 di non concessione dell'effetto sospensivo;\nritenuto\nin fatto:\nA. Con sentenza 22/29 marzo 1995 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE n.__________ dell’UEF di Mendrisio per Fr. 40'000.-- oltre accessori emesso contro di essa da __________\nB. L’escussa non ha impugnato la sentenza ma il 19 aprile 1995 ha chiesto con azione ordinaria non solo il disconoscimento di debito ex art. 83 cpv.2 LEF su Fr. 40'000.-- ma anche la condanna di __________ al pagamento di Fr. 100'000.--.\nC. Con istanza 15 maggio 1995 __________ ha chiesto al Pretore di ordinare all’UEF di Mendrisio di allestire l’inventario dei beni della __________ sino a concorrenza di Fr. 40'000.-- oltre accessori, ritenuto che \"con pubblicazione sul FUSC del __________ venivano cancellati i rappresentanti della succursale di modo che oggi essa è priva dei necessari organi e segnatamente del rappresentante domiciliato in Svizzera ed autorizzato a rappresentare la succursale (art. 935 CO; 75 ss. ORC)\".\nD. Con decreto 18 maggio 1995 il Pretore di Mendrisio-Sud ha ordinato l'inventario di tutti i beni di __________, ritenuto che:\n- la convenuta manca degli organi necessari previsti dal diritto materiale ed in specie del mandatario domiciliato in Svizzera (art. 935 cpv.2 CO) che sia, fra l'altro, autorizzato a rappresentarla e che le altre persone fisiche iscritte a RC, comunque senza diritto di firma, sono domiciliate l'una a Londra (il segretario) e le altre nelle Channel Islands;\n- la carenza degli organi di controllo sulla debitrice e quindi sui suoi beni può essere di pregiudizio ai diritti della creditrice.\nE. Con tempestivo appello 6 giugno 1995 __________ ha chiesto l'annullamento della sentenza pretorile, ritenuto che:\n- \"l'inventario arreca un gravissimo danno, che va ben al di là delle poche migliaia di franchi di credito vantato dalla __________. Questo atto rischia per lo più di rendere vano qualsiasi tentativo da parte di __________ di instaurare un discorso ragionevole sulle posizioni di dare/avere tra le due società in causa e mette in pericolo lo stesso credito di __________ \";\n- \"vero è che il direttore della succursale ha rassegnato le dimissioni per motivi che nulla hanno a che vedere con la situazione finanziaria; tuttavia è palese che questa motivazione è pretestuosa e finalizzata unicamente ad esercitare un'inammissibile pressione sulla __________ \";\n- l'inventario \"è di natura gravissima per una società che continua ad operare, ritenuto che sono stati pure inventariati e bloccati tutti i conti nelle banche con le quali la __________ opera e in pratica si è bloccata l'attività della società benchè essa fosse normalmente e completamente operativa con sette dipendenti\";\n- \"sebbene sia chiaro che da un profilo puramente formale e dal punto di vista della ORC l'assenza di un rappresentante della succursale rappresenti uno stato anomalo, tuttavia questa circostanza, da sola, non può giustificare una tale misura\";\n- \"la sostituzione di un direttore, trattandosi di società operativa nell'ambito del commercio di cotone e quindi in branca commerciale estremamente specialistica, non può essere risolta in qualche settimana\";\n- vi è stata violazione del diritto di essere sentito.\nF. La creditrice non ha presentato osservazioni.\nConsiderato\nin diritto:\n1. L’inventario preventivo è misura di natura esclusivamente conservativa e costituisce un provvedimento incidentale nella procedura di fallimento.\nIl suo scopo è di meglio tutelare i creditori, mettendoli al riparo da manovre scorrette che debitori alle soglie del fallimento potrebbero commettere.\n2. Vi sono due specie di inventario preventivo in funzione del momento procedurale (cfr. Flavio Cometta, L’inventario preventivo nell’esecuzione in via di fallimento - art. 83 cpv.1 e 162 LEF - , in: Rep. 1993 p.123):\na) alla crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 83 cpv.1 LEF);\nb) contestualmente alla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 162 LEF).\nPresupposto minimo per entrambe le specie di inventario preventivo è la crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto dell’opposizione.\nNel caso in esame, torna applicabile la specie sub a): la sentenza di rigetto provvisorio è cresciuta in giudicato formale ma l’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv.2 LEF promossa da __________, non consente di richiedere la comminatoria di fallimento."}