in Rep 1989 p. 337). b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). c) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti: - vi è contratto di mutuo scritto;