C, in prima sede è stato riconosciuto unicamente il tasso d’interesse al 4.75% previsto dal contratto di mutuo doc. B, oltre ad un aumento dello 0.5% previsto in caso di ritardo nel pagamento. Per il periodo dal 1. aprile al 30 settembre 1994 sono stati pertanto ritenuti giustificati interessi unicamente al 5.25% su Fr. 1’500’000.--, ossia Fr. 39’375.--. E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede. Considerato in diritto