Inoltre l’unico documento sottoscritto dalla debitrice è il contratto doc. B, nel quale era previsto un interesse fisso per tre anni del 4.75% D. Con sentenza 22 maggio 1995 il Pretore di Locarno Città ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la procedente fonda la sua pretesa sia sul contratto di mutuo ipotecario 27 settembre 1988 (doc. B), che costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, che sulle cartelle ipotecarie doc. da I a Q. Non avendo tuttavia ____________________ sottoscritto il doc. C, in prima sede è stato riconosciuto unicamente il tasso d’interesse al 4.75% previsto dal contratto di mutuo doc.