L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell’UEF di Locarno è respinta per Fr. 39’375.-- oltre a Fr. 98.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà alla controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.