{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-134_1996-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8502&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "91149023471ebea382075a2433a7dba6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:09", "Checksum": "152dac52d7358a2499dcce559c3dc4d8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.134\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n30 maggio 1996/B/fc/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 febbraio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv.__________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11/12 gennaio 1995 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno Cittâ con sentenza 22 maggio 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell’UEF di Locarno è respinta per Fr. 39’375.-- oltre a Fr. 98.-- di spese esecutive.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà alla controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.”\nSentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 2 giugno 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ dell’11/12 gennaio 1995 dell’UEF di Locarno __________ __________ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 45’000.--, indicando quale titolo di credito: “Contrat de prêt hypothécaire du 09.09.1988; 7 cédules hypothécaires, soit Fr. 130’000.-- en Ier rang, constituée le 22.09.85 sous no 5719; Fr. 10’000.-- en 2ème rang, const. le 02.03.81 sous no 2163; Fr. 10’000.-- en 3ème rang, const. le 07.03.83 sous no 2659; Fr. 110’000.-- en 4ème rang, const. le 13.01.86 sous no 394; fr. 70’000.-- en 6ème rang, const. le 16.02.87 sous no 2227; Fr. 970’000.-- en 7ème rang, const. le 20.07.87 sous no10398; Fr. 200’000.-- en 8ème rang, const. le 29.09.88 sous no 15357. Intérèts semestriels au 30.09.94 + taux majoré Fr. 45’000.--.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto concluso con __________ e __________ il 9/27 settembre 1988 (doc. B) concernente la concessione di un mutuo ipotecario di Fr. 1’500’000.--, così come su sette cartelle ipotecarie al portatore per un importo complessivo di nominali Fr. 1’500’000.-- (doc. da I a Q).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto che non vi è identità tra i titoli di credito indicati sul PE ed i conteggi prodotti con l’istanza di rigetto. Inoltre l’unico documento sottoscritto dalla debitrice è il contratto doc. B, nel quale era previsto un interesse fisso per tre anni del 4.75%\nD. Con sentenza 22 maggio 1995 il Pretore di Locarno Città ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la procedente fonda la sua pretesa sia sul contratto di mutuo ipotecario 27 settembre 1988 (doc. B), che costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, che sulle cartelle ipotecarie doc. da I a Q. Non avendo tuttavia ____________________ sottoscritto il doc. C, in prima sede è stato riconosciuto unicamente il tasso d’interesse al 4.75% previsto dal contratto di mutuo doc. B, oltre ad un aumento dello 0.5% previsto in caso di ritardo nel pagamento. Per il periodo dal 1. aprile al 30 settembre 1994 sono stati pertanto ritenuti giustificati interessi unicamente al 5.25% su Fr. 1’500’000.--, ossia Fr. 39’375.--.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede.\nConsiderato\nin diritto\n"}