da I a Q). Questi documenti sono stati prodotti e posti a fondamento dell’istanza di rigetto dell’opposizione, per cui l’eccezione di carenza di identità sollevata dall’escusso, al limite del temerario, va respinta. e) Sia le cartelle ipotecarie doc. da I a Q che il mutuo ipotecario doc. B costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. Per quel che concerne il mutuo ipotecario l’escusso non ha infatti negato il trasferimento della somma mutuata, tra l’altro dimostrata dal possesso delle cartelle ipotecarie da parte della Basilese. Inoltre il contratto prevede quale scadenza per il pagamento degli interessi il 31 marzo risp.