C), da cui risulta che l’interesse è stato fissato ad un tasso annuo del 7%. A questo tasso va aggiunto l’aumento dello 0.5% annuo previsto nel caso di ritardo con i pagamenti (cfr. cifra 7 doc. B). E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede. Considerato in diritto