L’istanza è accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta per Fr. 45’000.-- oltre a Fr. 98.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.