{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-133_1996-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8501&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "beda9cc06864b2e89b333adff89f36a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:09", "Checksum": "695948531b6f39b3bcfa7d5d53d3716d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.133\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nLa volontà di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale come le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 337).\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\nc) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di debito quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\n- vi è contratto di mutuo scritto;\n- vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;\n- la pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giungo 1990 in re J./W.SA).\nd) La procedente ha indicato sul PE quali titoli di credito il contratto di mutuo ipotecario 9 settembre 1988 (doc. B), così come sette cartelle ipotecarie (doc. da I a Q). Questi documenti sono stati prodotti e posti a fondamento dell’istanza di rigetto dell’opposizione, per cui l’eccezione di carenza di identità sollevata dall’escusso, al limite del temerario, va respinta.\ne) Sia le cartelle ipotecarie doc. da I a Q che il mutuo ipotecario doc. B costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. Per quel che concerne il mutuo ipotecario l’escusso non ha infatti negato il trasferimento della somma mutuata, tra l’altro dimostrata dal possesso delle cartelle ipotecarie da parte della Basilese. Inoltre il contratto prevede quale scadenza per il pagamento degli interessi il 31 marzo risp. il 30 settembre, per cui risultano adempiuti i requisiti di cui al precedente considerando sub 1.b).\nf) Nel contratto di mutuo ipotecario doc. B è fissato un tasso d’interesse annuo al 4.75% annuo, aumentato dello 0.5% in caso di ritardo di oltre 30 giorni nel pagamento (cfr. doc. B punto 7). Con scritto 6 giugno 1991 (doc. C), controfirmato dal debitore, la procedente ha comunicato che dal 1. ottobre 1991 sarebbe stato applicato un tasso variabile del 7%. Di conseguenza l’interesse del 5.5% più lo 0.5% pretesi dalla procedente risultano coperti dai doc. C e B, sottoscritti da __________. Il primo giudice ha pertanto correttamente rigettato l’opposizione in via provvisoria per Fr. 45’000.--, ossia per il 6% di Fr. 1’500’000.-- dal 1. aprile al 30 settembre 1994.\n2. L’appello 2 giugno 1995 di __________ va quindi respinto.\nLa tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).\nPer i quali motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati\npronuncia\n1. L’appello 2 giugno 1995 di __________ o, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.\n3. Intimazione a: - avv. __________\nComunicazione alla Pretura di Locarno Città\nper la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}