{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-133_1996-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8501&nX40_KEY=4933408&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "beda9cc06864b2e89b333adff89f36a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:17:09", "Checksum": "695948531b6f39b3bcfa7d5d53d3716d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.05.1996 14.1995.133\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n30 maggio 1996/B/fc/fb |\nIn\nnome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 febbraio 1995 da\n|\n|\n__________ patr. avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11/12 gennaio 1995 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno Cittâ con sentenza 22 maggio 1995 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta per Fr. 45’000.-- oltre a Fr. 98.-- di spese esecutive.\n2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto il quale rifonderà alla controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.”\nSentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 2 giugno 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;\nrilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________dell’11/12 gennaio 1995 dell’UEF di Locarno la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 45’000.--, indicando quale titolo di credito: “Contrat de prêt hypothécaire du 09.09.1988; 7 cédules hypothécaires, soit Fr. 130’000.-- en Ier rang, constituée le 22.09.85 sous no 5719; Fr. 10’000.-- en 2ème rang, const. le 02.03.81 sous no 2163; Fr. 10’000.-- en 3ème rang, const. le 07.03.83 sous no 2659; Fr. 110’000.-- en 4ème rang, const. le 13.01.86 sous no 394; Fr. 70’000.-- en 6ème rang, const. le 16.02.87 sous no 2227; Fr. 970’000.-- en 7ème rang, const. le 20.07.87 sous no 10398; Fr. 200’000.-- en 8ème rang, const. le 29.09.88 sous no 15357. Intérêts semestriels au 30.09.94 + taux majoré Fr. 45’000.--.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto concluso con __________ e __________ il 9/27 settembre 1988 (doc. B) concernente la concessione di un mutuo ipotecario di Fr. 1’500’000.--, così come su sette cartelle ipotecarie al portatore per un importo complessivo di nominali Fr. 1’500’000.-- (doc. da I a Q).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che non vi è identità tra i titoli di credito indicati sul PE ed i conteggi prodotti con l’istanza di rigetto. Inoltre l’unico documento sottoscritto dal debitore è il contratto doc. B, nel quale era previsto un interesse fisso per tre anni del 4.75%.\nD. Con sentenza 22 maggio 1995 il Pretore di Locarno Città ha accolto l’istanza argomentando che la procedente fonda la sua pretesa sia sul contratto di mutuo ipotecario 27 settembre 1988 (doc. B), che costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, che sulle cartelle ipotecarie doc. da I a Q. Secondo il primo giudice Il tasso d’interesse al 5.5%, calcolato dalla __________ per il periodo dal 1. aprile al 30 settembre 1994, è comunque coperto dal documento sottoscritto dall’escusso il 6 giugno 1991 (doc. C), da cui risulta che l’interesse è stato fissato ad un tasso annuo del 7%. A questo tasso va aggiunto l’aumento dello 0.5% annuo previsto nel caso di ritardo con i pagamenti (cfr. cifra 7 doc. B).\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di prima sede.\nConsiderato\nin diritto\n"}