Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 13 ottobre 1994 dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 210’000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 1994. 2. La tassa di giustizia di Fr. 480.--, da anticipare dalla parte istante, è per 1/3 a carico dell’avv. __________ e per 2/3 a carico di __________, il quale rifonderà all’avv. __________ Fr. 170.-- per parte d’indennità.” II. La tassa di giustizia di Fr. 700.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, è per 1/3 a carico dell’avv. __________ e per 2/3 a carico di __________, che rifonderà all’avv. __________ Fr. 250.-- per parte d’indennità. III. Intimazione a: