La dichiarazione 7 settembre 1994 (doc. 9), con la quale __________, in riferimento all’aumento del capitale della __________, si sarebbe impegnato a consegnare allo __________, non appena emesse, 150 azioni, costituisce una dichiarazione unilaterale dell’escusso, che non trova riscontro in una rinuncia dell’avv. __________ al rimborso della somma mutuata. D’altro canto l’impegno a consegnare le citate azioni non è ancora la prova dell’avvenuta consegna, ritenuto inoltre che dal doc. 9 si evince che le azioni non erano ancora state emesse. Pertanto dovendo il mutuo essere restituito al mutuante entro 2 mesi dalla prima richiesta (cfr. doc. 1), e la richiesta essendo datata 1.