Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339). d) Nel rapporto interno il fiduciario è legato alle istruzioni del fiduciante e deve agire secondo il pactum fiduciae, mentre nel rapporto esterno, verso terzi, può disporre liberamente. La controparte del fiduciario viene a trovarsi in un rapporto di diritto unicamente con quest'ultimo, anche se è a conoscenza del fatto, che il fiduciario agisce fiduciariamente per il fiduciante. La controparte del fiduciario non deve pertanto preoccuparsi degli interessi del fiduciante (cfr. OR-Weber, n. 13 ad art. 394 CO e rif. ivi) . e) Per l’art. 82 cpv.