b) Ex art. 496 cpv. 1 CO chi si obbliga nella qualità di fideiussore, ma con l’aggiunta delle parole “in solido” o di altre espressioni equivalenti, può essere perseguito prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, purchè il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria. c) La nozione di riconoscimento di debito, nel caso dell’esecuzione di un impegno fideiussorio, implica da parte dell’escutente la prova dell’ammontare del mutuo per cui è stata prestata la fideiussione e l’esigibilità della restituzione del mutuo stesso (cfr. Cometta, op.