Con sentenza 11/16 maggio 1995 il Pretore di Mendrisio.Sud ha accolto l’istanza argomentando che l’atto notarile doc. A, certificante la fideiussione solidale prestata dall’escusso nei confronti del procedente per l’importo di Fr. 300’000.--, costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, ritenuto come il debito principale sia esigibile e la debitrice principale sia stata costituita in mora conformemente a quanto previsto nel contratto di mutuo. Il procedente, in qualità di mutuante a titolo fiduciario, è il solo titolare del credito di Fr. 200’000.-- e quindi egli solo ha facoltà di disporne nei limiti e alle condizioni definite nell’ambito del rapporto fiduciario.