luglio 1994 il procedente ha messo in mora la mutuataria ed ha chiesto la restituzione della somma mutuata (doc. B). C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha negato l’esigibilità del credito principale. Infatti le condizioni del contratto di mutuo, stipulato tra l’avv. __________, agente a titolo fiduciario per __________ e la __________, ora __________ A, si sarebbero radicalmente modificate. __________ ha sostenuto che la somma mutuata di Fr. 200’000.-- è stata convertita in azioni della __________ per un importo di Fr. 150’000.--, mentre Fr. 50’000.-- sono rimasti alla società sotto la voce “correntista”.