L’istanza 7 novembre 1994 di __________, è accolta. 2. La tassa di giustizia in Fr. 480.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 500.-- a titolo di indennità.”. Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 29 maggio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili; con osservazioni 31 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto A. Con PE n. __________ del 13 ottobre 1994 dell’UEF di Mendrisio l’avv. __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr.