{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-131_1996-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8499&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22ffa9b8e4a3e8f79833c061ce3144f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.04.1996 14.1995.131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:01", "Checksum": "f2aca52df452035afcbe97cea0ce8cf8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.04.1996 14.1995.131\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Ex art. 496 cpv. 1 CO chi si obbliga nella qualità di fideiussore, ma con l’aggiunta delle parole “in solido” o di altre espressioni equivalenti, può essere perseguito prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, purchè il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria.\nc) La nozione di riconoscimento di debito, nel caso dell’esecuzione di un impegno fideiussorio, implica da parte dell’escutente la prova dell’ammontare del mutuo per cui è stata prestata la fideiussione e l’esigibilità della restituzione del mutuo stesso (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 339).\nd) Nel rapporto interno il fiduciario è legato alle istruzioni del fiduciante e deve agire secondo il pactum fiduciae, mentre nel rapporto esterno, verso terzi, può disporre liberamente. La controparte del fiduciario viene a trovarsi in un rapporto di diritto unicamente con quest'ultimo, anche se è a conoscenza del fatto, che il fiduciario agisce fiduciariamente per il fiduciante. La controparte del fiduciario non deve pertanto preoccuparsi degli interessi del fiduciante (cfr. OR-Weber, n. 13 ad art. 394 CO e rif. ivi) .\ne) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottonbre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).\nf) Con atto notarile 27 gennaio 1994 (doc. A) __________ ha dichiarato di costituirsi fideiussore solidale nei confronti dell’avv. __________ per le pretese (credito principale, accessori, spese di recupero ed esecutive) risultanti da un mutuo concesso da __________, quale “creditore mutuante a titolo fiduciario” alla __________, come pure per qualsiasi importo o spesa ex art. 499 CO, fino a concorrenza di Fr. 300’000.--. Dal “mutuo fiduciario” (doc. 1) si evince che il credito concesso alla __________ ammonta a Fr. 200’000.--, il saggio d’interesse è stato fissato all’8% e la somma mutuata doveva essere restituita al mutuante entro 2 mesi dalla prima richiesta di rimborso, che avrebbe avuto effetto di messa in mora. Inoltre in caso di non restituzione entro il termine pattuito, la __________ ha riconosciuto al mutuante una somma forfettaria di Fr. 10’000.--, quale ricompensa delle spese e degli onorari necessari per la riscossione del debito. Con scritto 1. luglio 1994 (doc. B) l’avv. __________ ha messo in mora la mutuataria, chiedendo l’immediata restituzione del mutuo.\nIn casu risulta pertanto determinato l’ammontare del mutuo per cui è stata prestata fideiussione solidale da parte dell’escusso, la somma mutuata ammontando a Fr. 200’000.-- oltre Fr. 10’000.-- quale somma forfettaria a copertura delle spese.\nLe allegazioni dell’escusso in merito alla pretesa revoca del rapporto fiduciario tra __________ e l’avv. __________ in seguito all’acquisizione in proprietà da parte di __________ di 150 azioni della __________, già __________ e alla sua posizione quale “correntista” per i restanti Fr. 50’000.--, per cui l’avv. __________ avrebbe rinunciato al rimborso della somma mutuata, vanno respinte. L’escusso si trova infatti in un rapporto creditorio fondato su fideiussione unicamente con l’avv. __________, che quale creditore ha concesso alla mutuataria il mutuo in oggetto. La dichiarazione 7 settembre 1994 (doc. 9), con la quale __________, in riferimento all’aumento del capitale della __________, si sarebbe impegnato a consegnare allo __________, non appena emesse, 150 azioni, costituisce una dichiarazione unilaterale dell’escusso, che non trova riscontro in una rinuncia dell’avv. __________ al rimborso della somma mutuata. D’altro canto l’impegno a consegnare le citate azioni non è ancora la prova dell’avvenuta consegna, ritenuto inoltre che dal doc. 9 si evince che le azioni non erano ancora state emesse.\nPertanto dovendo il mutuo essere restituito al mutuante entro 2 mesi dalla prima richiesta (cfr. doc. 1), e la richiesta essendo datata 1. luglio 1994, il giorno della domanda di esecuzione il credito era esigibile, il PE essendo stato emesso il 13 ottobre 1994, ossia ben oltre il termine di due mesi dalla prima richiesta."}