{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-131_1996-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8499&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22ffa9b8e4a3e8f79833c061ce3144f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.04.1996 14.1995.131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:14:01", "Checksum": "f2aca52df452035afcbe97cea0ce8cf8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.04.1996 14.1995.131\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n2 aprile 1996/B/fc/fb\n|\nIn\nnome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 novembre 1994 da\n|\n|\navv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE __________ del 13 ottobre 1994 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza il Pretore di Mendrisio-Sud con sentenza 11/16 maggio 1995 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza 7 novembre 1994 di __________, è accolta.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 480.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 500.-- a titolo di indennità.”.\nSentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 29 maggio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\ncon osservazioni 31 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 13 ottobre 1994 dell’UEF di Mendrisio l’avv. __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 300’000.--- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 1994, indicando quale titolo di credito: “Fideiussione solidale 27.01.1994.”\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. Il procedente fonda la sua pretesa su un atto notarile n. 183 datato 27 gennaio 1994 della notaio avv. __________ (doc. A), attestante una fideiussione solidale, fino a concorrenza di Fr. 300’000.--, prestata da __________ a garanzia di un mutuo stipulato tra l’avv. __________, quale mutuante e la __________, quale mutuataria. Con lettera 1. luglio 1994 il procedente ha messo in mora la mutuataria ed ha chiesto la restituzione della somma mutuata (doc. B).\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha negato l’esigibilità del credito principale. Infatti le condizioni del contratto di mutuo, stipulato tra l’avv. __________, agente a titolo fiduciario per __________ e la __________, ora __________ A, si sarebbero radicalmente modificate. __________ ha sostenuto che la somma mutuata di Fr. 200’000.-- è stata convertita in azioni della __________ per un importo di Fr. 150’000.--, mentre Fr. 50’000.-- sono rimasti alla società sotto la voce “correntista”. Le azioni del fiduciante __________ sono state poi effettivamente sottoscritte a titolo fiduciario da __________ all’atto dell’aumento di capitale della __________. Esse dovevano in seguito essere consegnate a __________ e per esso all’avv. __________. L’escusso ha poi rilevato che __________, diventando azionista della società, è stato designato presidente del Consiglio di amministrazione. Per ragioni sue personali egli ha rassegnato le dimissioni ed in seguito l’avv. __________ ha preteso il rimborso del mutuo.\nD. Con sentenza 11/16 maggio 1995 il Pretore di Mendrisio.Sud ha accolto l’istanza argomentando che l’atto notarile doc. A, certificante la fideiussione solidale prestata dall’escusso nei confronti del procedente per l’importo di Fr. 300’000.--, costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, ritenuto come il debito principale sia esigibile e la debitrice principale sia stata costituita in mora conformemente a quanto previsto nel contratto di mutuo. Il procedente, in qualità di mutuante a titolo fiduciario, è il solo titolare del credito di Fr. 200’000.-- e quindi egli solo ha facoltà di disporne nei limiti e alle condizioni definite nell’ambito del rapporto fiduciario. In prima sede è stato rilevato che dagli atti non risulta che il rapporto fiduciario tra __________ ed il procedente sia stato revocato con conseguente trasferimento a __________della titolarità del credito o che l’avv. __________ abbia ceduto il credito all’escusso. Secondo il primo giudice, l’eccepita inesigibilità del debito principale, in seguito alle pretese modifiche del contratto di mutuo, non è stata resa sufficientemente verosimile.\nE. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle argomentazioni di prima sede.\nF. Con osservazioni 31 luglio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.\nConsiderato\nin diritto\n"}