Per questi motivi, richiamati gli art. 40 e 159 LEF pronuncia I. L'appello 9 marzo 1995 di __________ è accolto. Di conseguenza il giudizio di prima sede viene cosÌ riformato: “1. La dichiarazione di fallimento __________ pronunciata dal Pretore del Distretto di Riviera, inc. __________ somm. nei confronti di __________ di _________, è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 50.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico dello Stato del Cantone Ticino. 3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, da anticipare come di rito, sono a carico dello Stato del Cantone Ticino.” II. La tassa di giustizia di Fr.