realizzati i presupposti. c) La declaratoria di fallimento va annullata poichè è fondata su comminatoria di fallimento nulla siccome emessa prima che fosse rigettata l’opposizione al PE. Va infatti ricordato che la validità formale della comminatoria di fallimento è presupposto processuale che va esaminato d’ufficio, anche in sede di appello. 2. L’appello 9 marzo 1995 di __________ va quindi accolto. La tassa di giustizia è a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 52, 54, 67 cpv. 1 OTLEF), mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 68 cpv. 1 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 40 e 159 LEF pronuncia I.