in DTF 64 I 82 il Tribunale federale ha qualificato di arbitrio il giudizio di un’autorità dei concordati che aveva ritenuto sufficiente una garanzia del 10% in luogo del 20% previsto, nonostante la motivazione che la somma offerta fosse in giusta proporzione coi mezzi del debitore. E nemmeno è possibile produrre all’Autorità superiore dei concordati l’atto carente, peraltro già richiesto e non prodotto, ostandovi il divieto di nova (sul principio giurisprudenziale indiscusso nel Cantone Ticino dell’inammissibilità di nova avanti l'autorità superiore dei concordati: cfr. CEF 27 febbraio 1995 in re concordato X E.L. SA in liq. cons.4d; CEF 24 novembre 1994 in re concordato V. V. cons.4;