Non vi è quindi garanzia sufficiente nel senso inteso dall'art. 306 cpv.2 n.2 LEF. 4. La sentenza dell’autorità concordataria che non ha omologato il concordato per carenza del requisito materiale della garanzia sufficiente merita pertanto conferma, ritenuto che si può prescindere da siffatta esigenza solo se tutti i creditori (privilegiati e chirografari) vi rinunciano (cfr. Amonn, op. cit., §54 m.64; Gilliéron, op. cit., p.438-439), circostanza che nel caso di specie non si realizza e nemmeno l’appellante lo sostiene. Va poi anche ricordato che la LEF non concede all’Autorità dei concordati apprezzamento di sorta che consenta di prescindere dal requisito della sufficiente garanzia: