è infatti di immediata comprensione che, se le due cartelle ipotecarie al portatore gravanti per complessivi Fr. 500'000.-- la proprietà materna avessero incorporato un attivo credibile, non vi sarebbero stati ostacoli al rilascio di una garanzia bancaria coperta da beni di persona che non è il fallito ma la di lui madre. Nè può giovare il rilievo che ad un fallito non si concede fiducia, atteso che nel caso in esame la garanzia doveva trovare fondamento non in atti del fallito ma nel valore incorporato in cartelle ipotecarie gravanti la proprietà immobiliare della madre.