a) Ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF l'omologazione di un concordato è subordinata alla condizione che l’esecuzione del concordato e l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati che si sono insinuati devono essere sufficientemente garantito, a meno che essi non vi abbiano espressamente rinunciato. Si tratta di una delle tre condizioni oggettive che devono realizzarsi cumulativamente perchè possa darsi omologazione del concordato (tanto di quello ordinario percentuale non fallimentare che di quello percentuale nella procedura di fallimento): ratio della norma è di garantire che i creditori siano soddisfatti dal profilo patrimoniale nei tempi e nei modi previsti in sede di omologazione;