- "con lettera 24.4.1995 il sottoscritto legale comunicò alla Pretura che anche il secondo giro fra le banche di Lugano, allo scopo di ottenere una garanzia bancaria, era stato vano"; - "la garanzia prevista dall'art. 306 LEF può essere validamente prestata anche mediante il deposito di titoli ipotecari. Difatti essa può essere sia di natura personale sia reale. È sufficiente che i creditori abbiano un diritto esclusivo alla garanzia che, anche in caso di fallimento del debitore, copra effettivamente le loro pretese". Considerato in diritto: