{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-129_1995-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8497&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d7094456f9d8b451d222687e1ba7057"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.1995 14.1995.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:20", "Checksum": "5d88cc7d6eb8881cd9a575397a9278fa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.1995 14.1995.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE nemmeno è possibile produrre all’Autorità superiore dei concordati l’atto carente, peraltro già richiesto e non prodotto, ostandovi il divieto di nova (sul principio giurisprudenziale indiscusso nel Cantone Ticino dell’inammissibilità di nova avanti l'autorità superiore dei concordati: cfr. CEF 27 febbraio 1995 in re concordato X E.L. SA in liq. cons.4d; CEF 24 novembre 1994 in re concordato V. V. cons.4; CEF 2 agosto 1993 in re E. F. SA [concordato F. SA]; CEF 24 marzo 1989 in re Z. [concordato L. SA] in Rep. 1990 p.313 cons.5; dello stesso avviso è pure Pierre-Robert Gilliéron, Les conditions d’homologation du concordat dans la pratique judiciaire vaudoise, in: BlSchK 1983 p.44, con la precisazione che il riferimento alla prassi del Canton Soletta è inconferente per l’ammissibilità di nova in appello, cfr. BlSchK 1967 n.31 p.89 e Fritzsche/Walder, op. cit., §74 m.13 p.630; d'altro parere, ma errato, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n.15 ad art. 388).\n5. L'appello va quindi respinto.\nLa tassa di giustizia è a carico di __________ (art. 60 e 67 OTLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 317 LEF, 293 ss. LEF, in particolare l’art. 306 cpv.2 n.2 LEF\npronuncia: 1. L'appellazione 17 maggio 1995 di __________ è respinta.\n1.1 Di conseguenza è confermata la sentenza 10/11 maggio 1995 della Pretore del Distretto di Lugano che non ha omologato il concordato fallimentare proposto da __________.\n1.2 L'Ufficio dei fallimenti di Lugano, quale Amministrazione fallimentare ordinaria, procederà indilatamente agli incombenti di liquidazione fallimentare.\n2. La tassa di giustizia in Fr. 450.-- è a carico di __________\n3. E' ordinata la pubblicazione del dispositivo di questa sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale.\n4. Intimazione:\n- __________;\n- Ufficio dei fallimenti di Lugano, quale Amministrazione fallimentare ordinaria, con l'ordine di procedere come al dispositivo n.1.2.\nComunicazione:\n- Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5;\n- Ufficio esecuzione di Lugano;\n- Ufficio dei registri di Lugano.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nquale Autorità superiore dei concordati\nIl presidente La segretaria:"}