{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-129_1995-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8497&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d7094456f9d8b451d222687e1ba7057"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.1995 14.1995.129"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:25:20", "Checksum": "5d88cc7d6eb8881cd9a575397a9278fa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.06.1995 14.1995.129\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n2 giugno 1995/FC/kc\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti quale Autorità superiore dei concordati |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con domanda di concordato (concordato nella procedura del fallimento) 10 ottobre 1994 presentata alla Pretura del Distretto di Lugano, per il tramite dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano quale amministrazione fallimentare ordinaria della Massa __________, da\n__________\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\n|\n|\npostulante l’omologazione del concordato fallimentare;\nsulla quale istanza la Pretore ha così pronunciato il 10/11 maggio 1995:\n\"1. Il concordato ordinario proposto ai propri creditori da __________ __________, non è omologato.\n2. La tassa e le spese di complessivi Fr. 300.-- sono a carico del debitore\";\nsentenza tempestivamente dedotta in appello da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall’avv. __________\n|\ncon atto 17 maggio 1995 chiedente sia giudicato:\n\"1. L’appello è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 10 maggio 1995 della Pretura del Distretto di Lugano è annullata.\n2. Il concordato proposto da __________ il 10 ottobre 1994 è omologato.\n3. L'adempimento del concordato dovrà avvenire entro un anno dalla crescita in giudicato della sentenza di omologazione.\n4. Protestate spese e ripetibili”;\nesaminati atti e documenti;\nposti i seguenti\npunti di giudizio: 1. Deve essere accolta l'appellazione?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto: A. __________, iscritto nel registro di commercio come titolare della ditta individuale \"__________, giardiniere e impresa costruzioni\", è stato dichiarato fallito con decreto 24 aprile 1990 del Pretore del Distretto di Lugano.\nLa liquidazione fallimentare si è svolta nella forma ordinaria.\nB. Il fallito ha presentato all'Ufficio fallimenti di Lugano, quale amministrazione fallimentare ordinaria della massa fallimentare __________, la domanda di concordato fallimentare 10 ottobre 1994 per concordato percentuale (pagamento integrale dei crediti privilegiati e un dividendo del 28% ai chirografari).\nA garanzia della proposta di concordato, il 22 dicembre 1994 __________ ha consegnato all'UF di Lugano due cartelle ipotecarie al portatore di Fr. 250'000.-- ciascuna, gravanti in secondo e pari grado - dopo una precedenza di nominali Fr. 120'000.-- - i fondi __________ e __________ di __________ di proprietà di __________, madre del fallito.\nC. L'amministrazione fallimentare ordinaria ha trasmesso alla Pretore il parere ex art. 304 LEF postulante l'omologazione del concordato fallimentare percentuale con pagamento integrale dei crediti privilegiati e un dividendo del 28% ai chirografari.\nD. Con atti 14 marzo e 7 aprile 1995 la Pretura ha reso noto a __________ l'inidoneità delle due cartelle ipotecarie a costituire garanzia ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF, atteso che va prestata garanzia per Fr. 430'000.-- da parte di banca di primaria importanza e che tale \"garanzia non dovrà contenere nessuna condizione e prevedere l'impegno irrevocabile dell'istituto bancario di pagare all'UF, a prima richiesta, la somma di Fr. 430'000.-- a copertura degli impegni assunti dal debitore nei confronti dei suoi creditori\", ritenuto altresì che \"dovrà avere una durata tale da permettere a chi dovrà fare i pagamenti di poterli effettuare entro il termine proposto dal debitore ai suoi creditori\".\nE. __________ non ha prestato la garanzia richiesta e ha ribadito che le due cartelle ipotecarie costituiscono valida garanzia per l'esecuzione del concordato.\nF. Il 24 aprile 1995 il patrocinatore di __________ ha reso noto alla Pretore, con riferimento alla decisione 7 aprile 1995, che \"come già anticipato nel corso dell'udienza del 14 febbraio 1995, anche il secondo giro fra le banche di Lugano, tendente al rilascio di una garanzia bancaria di Fr. 430'000.-- è stato vano\".\nG. Con sentenza 10/11 maggio 1995 la Pretore non ha omologato il concordato proposto da __________, \"non essendo sufficientemente garantita l'esecuzione del concordato e l'integrale soddisfacimento dei creditori nel senso dell'art. 306 cpv.2 LEF\", mancando la richiesta garanzia bancaria incondizionata per Fr. 430'000.--.\nH. Con tempestivo appello 17 maggio 1995, __________ ha postulato l’annullamento della sentenza pretorile, con conseguente omologazione del concordato, atteso che:\n- è stata fornita sufficiente garanzia;\n- il 14 febbraio 1995 \"si confermò che a titolo di garanzia erano state depositate le due cartelle ipotecarie e si comunicò che __________ aveva anche chiesto in precedenza a diverse banche se fossero disposte a concedergli una garanzia bancaria per garantire i creditori, ma nessuna si era dichiarata disposta ad assumersi il rischio di garantire per un fallito che aveva perso tutto il suo patrimonio. E si rese pure noto che vi erano già degli interessati all'acquisto delle unità di PPP di __________ e di __________, che attualmente tuttavia considerato che le trattative non giungevano mai a termine si sono dileguati\";\n- \"con lettera 24.4.1995 il sottoscritto legale comunicò alla Pretura che anche il secondo giro fra le banche di Lugano, allo scopo di ottenere una garanzia bancaria, era stato vano\";\n- \"la garanzia prevista dall'art. 306 LEF può essere validamente prestata anche mediante il deposito di titoli ipotecari. Difatti essa può essere sia di natura personale sia reale. È sufficiente che i creditori abbiano un diritto esclusivo alla garanzia che, anche in caso di fallimento del debitore, copra effettivamente le loro pretese\".\nConsiderato"}