{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-125_1995-06-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=8495&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ab5b1e061e45c8e0c60c25472ddc53ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.06.1995 14.1995.125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:53", "Checksum": "f9ab405e349770fc14f52f1126f6ccd0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.06.1995 14.1995.125\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente,\n|\n|\nsegretario: |\nD. Petrini |\nvisto l'appello 17 maggio 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla decisione 5 maggio 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sez. 5, nella causa promossa da\n|\n|\n__________ rappr. da__________\n|\nRichiamata la diffida 22 maggio 1995 del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 7 giugno 1995 per effettuare sul c.c.p. 69-133.4 della Tesoreria del Tribunale di appello un deposito di fr. 180.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;\npreso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;\ndecreta 1. L'appello 17 maggio 1995 di __________ avverso la decisione 5 maggio 1995 del Segretario assessore della Pretura di Lugano - sez. 5 -, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.\n2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.\n3. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello\nIl presidente Il segretario"}