La fallita è rinviata, se del caso, all'istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell'ipotesi in cui la fallita "produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato" (art. 195 cpv.1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, __________ sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio. 6. Visto l'esito, si prescinde dall'esame della facoltà della lic. iur. __________ di rappresentare - oltre all'amministratore unico dott.