a seguito di istanza di fallimento presentata il 20 febbraio 1995, le parti sono state convocate per l'udienza del 9 marzo 1995 e la dichiarazione di fallimento è del 23 aprile 1995. 5. La fallita è rinviata, se del caso, all'istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell'ipotesi in cui la fallita "produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato" (art. 195 cpv.1 LEF):