e) Il rigore giurisprudenziale è meglio compreso se si tiene presente che con il pronunciato della Segretaria assessore del 23 marzo 1995 si è instaurato un rapporto di diritto al di sopra delle parti qui in causa per il fatto che tutti i creditori acquistano un diritto sulla massa fallimentare: di conseguenza le parti, dopo la nota declaratoria, non possono più disporre a loro piacimento di tale rapporto (cfr. DTF 91 I 2, CEF 10 novembre 1969 in re S. SA, in Rep 1969 p.342; CEF 28 novembre 1986 in re G. c. G.&P.; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. cons.2 i.f.). f) Alla pronuncia del fallimento non si giunge d'improvviso: