Nel caso in esame, è del tutto chiaro che non è sufficiente chiedere di poter pagare l'importo per cui si procede dopo la dichiarazione di fallimento ma costituisce conditio sine qua non la prova con documenti di aver estinto il debito prima della declaratoria di decozione: solo la seconda ipotesi costituisce infatti pseudonovum proceduralmente rilevante. e) Il rigore giurisprudenziale è meglio compreso se si tiene presente che con il pronunciato della Segretaria assessore del 23 marzo 1995 si è instaurato un rapporto di diritto al di sopra delle parti qui in causa per il fatto che tutti i creditori acquistano un diritto sulla massa fallimentare: