A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. cons.1 i.f. e rif. ivi). Nel caso in esame, è del tutto chiaro che non è sufficiente chiedere di poter pagare l'importo per cui si procede dopo la dichiarazione di fallimento ma costituisce conditio sine qua non la prova con documenti di aver estinto il debito prima della declaratoria di decozione: