c) Nel caso di specie è di tutta evidenza, per ammissione della stessa appellante, che nessuna delle eccezioni liberatorie si realizza: non vi è infatti stato pagamento e nemmeno è stata concessa una dilazione, atteso che la sola richiesta di un termine per poter effettuare il pagamento di Fr. 25'330.70 è inidonea a sostanziare l'annullamento della dichiarazione di fallimento, non costituendo pseudonovum.