il debitore è stato ammesso al beneficio dell'opposizione tardiva ex art. 77 LEF; - n. 3: il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione. b) In sede fallimentare il debitore deve quindi provare con documenti, nella sola ipotesi qui ancora entrante in linea di conto (art. 172 n.3 LEF), che il debito, compresi gli interessi, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione. c) Nel caso di specie è di tutta evidenza, per ammissione della stessa appellante, che nessuna delle eccezioni liberatorie si realizza: