La restituzione ex art. 137 lett.b CPC del termine per appellare la declaratoria di fallimento non può essere pronunciata per gli stessi motivi: la sentenza 23 marzo 1995, intimata lo stesso giorno, è pervenuta all'amministratore unico il giorno successivo e il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 3 aprile 1995 ossia ben prima che il 18 aprile 1995 fosse pronunciata la privazione provvisoria dell'esercizio dei diritti civili. Non vi è quindi stato impedimento - per fatto grave - a compiere in tempo utile l'atto processuale omesso: la domanda di restitutio in integrum va respinta, con conseguente declaratoria di irricevibilità dell'appello siccome tardivo.