__________ dell'esercizio dei diritti civili, istituendo a suo favore una rappresentanza ex art. 386 CC. 2. La domanda subordinata n.4, volta ad ottenere una nuova intimazione della comminatoria di fallimento, a prescindere dalla sua irricevibilità in sede d'appello - dovendo semmai essere proposta in via di reclamo all'Autorità cantonale di vigilanza - sarebbe comunque stata respinta, l'amministratore unico della fallita avendo la piena capacità civile ed esecutiva al momento della notifica della comminatoria (7 novembre 1994). 3. La restituzione ex art. 137 lett.b CPC del termine per appellare la declaratoria di fallimento non può essere pronunciata per gli stessi motivi: